Logo del Laurus Robuffo

Art. 470. Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione

Art. 470. Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati preveduti dagli articoli precedenti, pone in vendita o acquista cose sulle quali siano le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, soggiace alle pene rispettivamente stabilite per i detti reati.

 

Procedura: vedi articoli precedenti.