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Art. 270. bis. Associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico

Art. 270 bis. (1) Associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico. Chiunque promuove, costituisce, organizza,  dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo do di eversione dell’ordine democratico è punito
con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni (2).

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione e un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne  sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego (3).

(1) Articolo aggiunto dall’art. 3 D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 conv. in L. 6 febbraio 1980, n. 15 e poi così sostituito dall’art. 1 co. 1 D.L. 18 ottobre 2001,
n. 374 conv., con modif., dalla L. 15 dicembre 2001, n. 348.

(2) Con riferimento ad attività dei servizi di informazione per la sicurezza in relazione alla fattispecie di cui al comma 2, vedi l’art. 17, L. 3 agosto 2007,n. 124, riportato sub art. 51 c.p.

(3) Si riporta il testo dei commi 58, 59, 60, 61 e 62 dell’art. 2, L. 28 giugno 2012, n. 92 (recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»):

«58. Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili. Con la medesima sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti previdenziali a carico degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e  assistenza, ovvero di forme sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati al condannato, nel caso in cui accerti, o sia stato già accertato con sentenza in altro procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite connesse a taluno dei reati di cui al primo periodo.

59. I condannati ai quali sia stata applicata la sanzione accessoria di cui al comma 58, primo periodo, possono beneficiare, una volta che la pena sia stata completamente eseguita e previa presentazione di apposita domanda, delle prestazioni previste dalla normativa vigente in materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti.

60. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 58 sono comunicati, entro quindici giorni dalla data di adozione dei medesimi, all’ente titolare dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo al soggetto condannato, ai fini della loro immediata esecuzione.

61. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Giustizia,d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmette agli enti titolari dei relativi rapporti l’elenco dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini della revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni di cui al medesimo comma 58, primo periodo.

62. Quando esercita l’azione penale, il pubblico ministero, qualora nel corso delle indagini abbia acquisito elementi utili per ritenere irregolarmente percepita una prestazione di natura assistenziale o previdenziale, informa l’amministrazione competente per i conseguenti accertamenti e provvedimenti».

Vedi anche quanto previsto dall’art. 2, co. 4, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif., dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.

Per la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale, vedi quanto previsto dall’art. 1, co. 3- bis, D.L. n. 7/2015 cit.

Procedura: 1) si procede di ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto in flagranza è obbligatorio nei casi previsti dal 1° e dal 2° comma (380 c.p.p.); 3) il fermo è
consentito (384 c.p.p.).; 4) competente è la Corte di Assise.