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Art. 368. Calunnia

Art. 368. Calunnia. Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula
a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni (1).

La pena è aumentata se s’incolpa taluno di un reato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un’altra
pena più grave.

La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a vent’anni, se dal fatto deriva
una condanna all’ergastolo, [e si applica la pena dell’ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte] (2) (3).

(1) Comma così modificato dall’art. 10, L. 20 dicembre 2012, n. 237.

(2) Per l’abolizione della pena di morte si veda sub art. 21.

(3) Si riporta l’art. 22, L. 11 gennaio 2018, n. 6 (Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia):

«Art. 22. Aggravanti per il reato di calunnia.

1. Le pene previste per il reato di calunnia di cui all’articolo 368 del codice penale sono aumentate da un terzo alla metà quando il colpevole ha commesso il fatto allo scopo di usufruire o di continuare ad usufruire delle speciali misure di protezione previste dalla presente legge.

L’aumento è dalla metà ai due terzi se uno dei benefici è stato conseguito».

Procedura: 1) il delitto di calunnia è perseguibile d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto in flagranza è facoltativo (381 c.p.p.); è obbligatorio (380 c.p.p.) per la seconda ipotesi del comma 3; 3) il fermo è consentito solo per le ipotesi dei commi 2 e 3 (384 c.p.p.); è sempre consentito qualora ricorra l’aggravante prevista dall’art. 22, L. n. 6/2018 cit.; 4) la competenza è del Tribunale monocratico per l’ipotesi prevista dal comma 1; del Tribunale collegiale per le ipotesi previste dai commi 2 e 3.

Sul prelievo di campioni biologici, ai fini dell’inserimento del profilo del DNA nella banca dati nazionale del DNA, da soggetti arrestati, detenuti o internati etc. per il presente delitto, vedi l’art. 9, L. 30 giugno 2009, n. 85.