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Art. 497. Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati

Art. 497. Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati. Chiunque si procura con frode un certificato del casellario giudiziale o un altro certificato penale relativo ad altra persona, ovvero ne fa uso per uno scopo diverso da quello per cui esso è domandato, è
punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione (euro 516).

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto in flagranza non è consentito; 3) il fermo non è consentito; 4) la competenza è del Tribunale monocratico.