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Art. 225. Minore imputabile

Art. 225.  Minore imputabile.  Quando il minore che ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, sia riconosciuto imputabile, il giudice può ordinare che, dopo l’esecuzione della pena, egli sia ricoverato in un riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata, tenuto conto delle circostanze indicate nella prima parte dell’articolo precedente.

È sempre applicata una delle predette misure di sicurezza al minore che sia condannato per il delitto durante la esecuzione di una misura di sicurezza,a lui precedentemente applicata per difetto d’imputabilità.