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Art. 4. Contrasto tra pubblici ministeri

Art. 4. Contrasto tra pubblici ministeri. 

1. Quando ricorre l’ipotesi prevista dall’articolo 54 comma 1 del codice, il pubblico ministero trasmette immediatamente al procuratore generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione gli atti del procedimento in originale o in copia.