Logo del Laurus Robuffo

Art. 639. Deturpamento e imbrattamento di cose altrui

Art. 639. Deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili [o immobili] (1) altrui, è punito, a querela della persona offesa con la multa fino a lire duecentomila.

Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il  fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro (2).

Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro (3).

Nei casi previsti dal secondo comma si procede d’ufficio (3).

Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all’art. 165, primo comma, può disporre l’obbligo di ripristino e di ripulitura dei  luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l’obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione  di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza  di condanna (4).


(1) Parole soppresse dall’art. 3, co. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(2) Il comma - introdotto dalla L. 8 ottobre 1997, n. 352 - è stato così sostituito dall’art. 3 co. 3, L. n. 94/2009 cit..

(3) Comma aggiunto dall’art. 3 co. 3, L. n. 94/2009 cit..

(4) Comma aggiunto dall’art. 16, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, conv., con modif., dalla L. 18 aprile 2017, n. 48.

Procedura: 1) si procede d’ufficio nella sola ipotesi prevista da co. 2 (50 c.p.p.); negli altri casi a querela di parte (336 c.p.p.); 2) arresto e fermo non sono consentiti; 3) la  competenza è del Giudice di pace nell’ipotesi prevista dal co. 1 (art. 4 co.1 lett. a) D.Lgs. n. 274/2000); del Tribunale monocratico nelle restanti ipotesi ovvero qualora ricorra  taluna delle aggravanti indicate nell’art. 4 co. 3 D.Lgs. 274/2000 (v. sub nota art. 581 c.p.).

Vedi anche l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportato in nota al presente Titolo XIII.

Si riporta il testo del comma 4 dell’art. 3, L. n. 94/2009 cit.:

«4. Chiunque vende bombolette spray contenenti  vernici non biodegradabili ai minori di diciotto anni è punito con la sanzione amministrativa fino a 1.000 euro ».