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Art. 512. Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione

Art. 512. (1) Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione.

1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso della udienza preliminare quando per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione (2).

1-bis. E sempre consentita la lettura dei verbali relativi all’acquisizione ed alle operazioni di distruzione degli atti di cui all’articolo 240 (3).

(1) L’articolo è stato così modificato dall’art. 8 comma 2 D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. nella L. 7 agosto 1992, n. 356.

La Corte costituzionale, con sentenza 16 maggio 1994, n. 179, ha ritenuto che è possibile contestare –ovvero di dare lettura di esse – le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari da prossimi congiunti dell’imputato, citati come testi, che si siano avvalsi al dibattimento della facoltà di non rispondere
dopo che, nel corso delle indagini preliminari, avevano ritenuto di non avvalersi di tali facoltà. Tale circostanza realizza infatti, ad avviso della Corte, il presupposto della oggettivà e non prevedibile impossibilità di ripetizione dell’atto dichiarativo.

(2) Le parole «dai difensori delle parti private» sono state inserite dall’art. 18 L. 7 dicembre 2000, n. 397.

(3) Comma aggiunto dall’art. 2, D.L. 22 settembre 2006, n. 259, conv., con modif., dalla L. 20 novembre 2006, n. 281.