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Art. 626. Effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale o reale

Art. 626. Effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale o reale. 

1. Quando, in seguito alla sentenza della corte di cassazione, deve cessare una misura cautelare ovvero una pena accessoria o una misura di sicurezza, la cancelleria ne comunica immediatamente il dispositivo al procuratore generale presso la corte medesima perché dia i provvedimenti occorrenti.