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Art. 42. Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione

Art. 42. Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione. 1. Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione è accolta, il giudice non può compiere alcun atto del procedimento.

2. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato  conservano efficacia.