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Art. 601. Tratta di persone

Art. 601. Tratta di persone. (1) È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l’autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di  indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo  fruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona  minore di età.

(1) L’articolo è stato, da ultimo, così sostituito dall’art.2, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24 (G.U. 13 marzo 2014, n. 60).

Nel testo pubblicato nella G.U. n. 60/2014 cit. non risulta riportata la rubrica dell’articolo: nel testo sopra riportato è stata, invece, mantenuta la  preesistente rubrica.

Procedura: vd. note sub art. 600, specificando che: - l’arresto è obbligatorio ai sensi dell’art. 380 co. 1 c.p.p.; è consentito anche fuori flagranza se il delitto è commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo (art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159); - il
fermo è consentito; - la competenza è della Corte di assise (5 co. 1 lett. d-bis c.p.p.).

Vedi anche l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportato in nota al presente Titolo XII.

In materia di informazioni da fornire alla vittima del reato previsto dal presente articolo, vedi quanto previsto dall’art. 11, D.L. n. 11/2009 e succ. mod., riportato sub art. 612-bis.

Vedi anche l’art. 18, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e l’art. 32, D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25.

In materia di minori vittime di tratta, vedi anche quanto previsto dall’art. 4, D.Lgs. 24/2014 cit. (recante “Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI”),  riportato alla voce Minorenni.