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Art. 583 ter. Pena accessoria

Art. 583-ter. Pena accessoria. La condanna contro l’esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall’articolo 583-bis importa la pena  accessoria dell’interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Articolo inserito dall’art. 6, L. 9 gennaio 2006, n. 7.