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Art. 222. Investigatori privati

Art. 222. Investigatori privati. 

1. Fino all’approvazione della nuova disciplina sugli investigatori privati, l’autorizzazione a svolgere le attività indicate nell’articolo 327 bis del codice è rilasciata dal prefetto agli investigatori che abbiano maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell’attività (1).

2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 135 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l’incarico è iscritto in uno speciale registro, in cui sono annotate:

a) le generalità e l’indirizzo del difensore committente;

b) la specie degli atti investigativi richiesti;

c) la durata delle indagini, determinata al momento del conferimento dell’incarico.

3. Nell’ambito delle indagini previste dal presente articolo non si applica la disposizione dell’articolo 139 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 103, commi 2 e 5, del codice, il difensore comunica il conferimento dell’incarico previsto dal comma 2 del presente articolo all’autorità giudiziaria procedente (2).

(1) Comma così modificato dall’art. 24, co. 1 lett. a), L. 7 dicembre 2000, n. 397.

(2) Comma così sostituito dall’art. 24, co. 1 lett. b), L. 7 dicembre 2000, n. 397.