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Art. 63. Traduzione dell’avviso inviato all’imputato straniero all’estero

Art. 63. Traduzione dell’avviso inviato all’imputato straniero all’estero. 

1. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 169 comma 3 del codice, all’avviso redatto in lingua italiana e sottoscritto dall’autorità giudiziaria che procede è allegata la traduzione nella lingua ufficiale dello stato in cui l’imputato risulta essere nato.