Art. 343. Oltraggio ad un magistrato in udienza. Chiunque offende l’onore o il prestigio di un magistrato in udienza è punito con la reclusione fino a tre anni (1).
La pena è della reclusione da due a cinque anni se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate se il fatto è commesso con violenza o minaccia.
(1) Il comma 1 è stato così modificato dall’art. 18 della L. 205/99 già citata sub art. 341 c.p.
Procedibilità d’ufficio (50 c.p.p.).
L’arresto in flagranza è facoltativo solo nell’ipotesi prevista nel secondo comma (381 c.p.p.); il fermo non è consentito. La competenza è del Tribunale monocratico.