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Art. 380. Arresto obbligatorio in flagranza

Art. 380. Arresto obbligatorio in flagranza.

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non  colposi, consumati o tentati:

    a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

    a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall’articolo 338 del codice penale (1);

    b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall’articolo 419 del codice penale;

    c) delitti contro l’incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel  massimo a dieci anni;

    d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall’articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall’articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto  dall’articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall’articolo 600-quinquies del codice penale (2);

    d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall’articolo 603-bis, secondo comma, del codice penale (3);

    d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall’articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall’articolo  609-octies del codice penale (4);

    d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all’articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale (5);

    e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7-bis), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, primo
comma, numero 4), del codice penale (6); 

    e-bis) delitti di furto previsti dall’articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale (7);

    f) delitto di rapina previsto dall’articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall’articolo 629 del codice penale;

    f-bis) delitto di ricettazione, nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale (8);

    g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’articolo 2 comma terzo della legge 18 aprile 1975 n. 110 (9);

    h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell’articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo (10);

    i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni (11);

    l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall’articolo 1 della legge 25 gennaio 1982 n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall’articolo 1 della legge 17 aprile 1956 n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952 n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (12);

    l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall’articolo 416-bis del codice penale (13);

    l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall’articolo 572 e dall’articolo 612-bis del codice penale (14);

    m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall’articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l’associazione  è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma;

    m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall’articolo 497-bis del codice penale (15);

    m-ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell’ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all’articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni (15);

    m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall’articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale (16).

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l’arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l’avente diritto dichiara di rimettere la querela, l’arrestato è posto immediatamente in libertà (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)..

(1) lettera inserita dall’art. 2, L. 3 luglio 2017, n. 105.

(2) La lett. d) è stata, da ultimo, così modificata dall’art. 12, L. 6 febbraio 2006, n. 38 (che ha introdotto il riferimento all’art.600-quater.1). In precedenza la lett.d) era stata  modificata dall’art. 11, L. 3 agosto 1998, n. 269.

(3) La lett. d.1) è stata inserita dall’art. 4, L. 29 ottobre 2016, n. 199 (in vigore dal 4 novembre 2016).

(4) La lett. d-bis) è stata inserita dall’art. 2, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 conv., con modif., dalla L. 23 aprile 2009, n. 38.

(5) La lett. d-ter) è stata inserita dall’art. 5, co. 1, lett. e), L. 1° ottobre 2012, n. 172.

(6) La lett. e) - già modificata dall’art. 10, co. 1, L. 26 marzo 2001, n. 128 - è stata sostituita dall’art. 3, co. 25, L. 15 luglio 2009, n. 94 e poi così modificata dall’art. 8, co. 2, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

(7) La lett. e-bis) è stata inserita dall’art. 10, co. 2, L. n. 128/2001 cit.

(8) La lett. f-bis) è stata inserita dall’art. 8, co. 2, D.L. n. 93/2013 cit.

(9) La lett. g) è stata così sostituita dall’art. 10, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv., con modif., dalla L. 10 luglio 1991, n. 203.

(10) La lett. h) è stata prima sostituita ad opera dell’art. 2 D.L. 8 agosto 1991, n. 247, conv. con modif. dalla L. 5 ottobre 1991, n. 314 ed infien così modificata dall’art. 2, D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, conv., con modif., dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10.

(11) La lett. i) è stata così modificata dall’art. 13, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, conv., con modif., dalla L. 31 luglio 2005, n. 155.

(12) La lett. l) è stata, da ultimo, così modificata dall’art. 2 comma 2 bis D.L. 26 aprile 1993, n. 122 (conv. con modif. nella L. 25 giugno 1992, n. 205).

(13) La lett. l-bis) è stata aggiunta dall’art. 4 D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. con modif. nella L. 7 agosto 1992, n. 356).

(14) La lett. l-ter) è stata inserita dall’art. 2, co. 1, D.L. n. 93/2013 cit.

(15) Lettere aggiunte, rispettivamente, dagli artt. 2, co. 1-ter e 3-bis, co. 2, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif., dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.

(16) Lettera aggiunta dall’art. 1, co. 5, L. 23 marzo 2016, n. 41 (in vigore dal 25 marzo 2016).

(17) Secondo quanto dispone l’art. 12, comma 4, T.U. 25 luglio 1998, n. 286 (come da ultimo sostituito dall’art. 1 co. 26, L. 15 luglio 2009, n. 94), è obbligatorio l’arresto in  flagranza per i delitti previsti dai commi 1 e 3 del medesimo articolo (attività dirette a favorire l’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato ovvero di altro Stato del quale la
persona non è cittadina in violazione delle disposizioni del citato T.U.).

(18) Per le ipotesi in cui gli organi delle indagini possono ritardare od omettere l’arresto per particolari delitti (in materia di prostituzione, sequestri di persona e stupefacenti), vedi, in particolare, gli artt. 14, L. 3 agosto 1998, n. 269 e 9, L. 16 marzo 2006, n. 146.

(19) Le disposizioni del codice (artt. 380 e 381) valgono anche al fine della determinazione dei reati militari commessi da militare per i quali è imposto o consentito l’arresto in flagranza. È stato infatti dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 308 Cod. pen. mil. che imponeva l’arresto in flagranza per qualsiasi reato militare punibile con pena detentiva (Corte cost. 15 novembre 1989, n. 503).

(20) Occorre ricordare che, secondo quanto dispone il novellato co. 6 bis dell’articolo 114, è vietata la pubblicazione dell’immagine di una persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all’uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.

(21) Alla condanna riportata in Italia da uno straniero extracomunitario per uno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 c.p.p., l’art. 15 Testo Unico 25 luglio 1998, n. 286 ricollega il potere del giudice di ordinarne la espulsione fuori dei casi previsti dal codice penale.

(22) In tema di arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria in esecuzione di mandato di arresto europeo, vedi l’art. 11, L. 22 aprile 2005, n. 69.

(23) Ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, le disposizioni relative all’arresto in flagranza non si applicano al procedimento penale davanti al giudice di pace.

(24) In tema di trasgressione dell’ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice ex artt. 235 e 312 c.p., l’arresto è obbligatorio anche fuori dei casi di flagranza secondo quanto disposto dai predetti articoli 235 e 312.

(25) Ai sensi dell’art. 9, co. 3, L. 30 giugno 2009, n. 85, nel caso di arresto in flagranza di reato o di fermo di indiziato di delitto, il prelievo di campioni biologici finalizzato  all’inserimento del profilo del DNA nella banca dati nazionale del DNA è effettuato dopo la convalida da parte del giudice.

Per l’indicazione dei reati per i quali non è consentito il prelievo dei citati campioni biologici, vedi l’art. 9, co. 1, L. n. 85/2009 cit..

(26) Si riporta il testo del comma 1-bis dell’art. 2, D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, conv., con modif., dalla L. 17 febbraio 2012, n. 9 (recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri»):

    «Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

    1. Omissis.
    1-bis. Qualora la persona in stato di arresto o di fermo necessiti di assistenza medica o psichiatrica la presa in carico spetta al Servizio sanitario nazionale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008.

    2. Omissis.».

(27) Per particolari ipotesi di flagranza, vedi quanto previsto dal co. 6-quater dell’art. 10, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, conv., con modif., dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, riportato in nota sub art. 382.