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Art. 162. Oblazione nelle contravvenzioni

Art. 162. Oblazione nelle contravvenzioni. Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell’ammenda, il contravventore è ammesso a pagare prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

Il pagamento estingue il reato.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai reati previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 9, D.Lgs. 10 maggio 2004, n. 149 (recante «Attuazione
delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell’alimentazione degli animali», pubblicato in G.U. 16 giugno 2004, n. 139 ed in vigore dal giorno della sua pubblicazione).

Si riporta il citato art. 9, D.Lgs. 10 maggio 2004, n. 149:

«Art. 9. Sanzioni. 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque prepara per uso proprio, per conto terzi o, comunque, per la distribuzione
per il consumo, detiene a fini di vendita, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti destinati all’alimentazione degli animali  ontenenti sostanze indesiderabili non rispondenti alle prescrizioni ed ai limiti stabiliti nel presente decreto, è punito con l’ammenda da € 15.493,70 a € 61.970,00.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chiunque mescola, a scopo di diluizione, i prodotti
destinati all’alimentazione degli animali, il cui contenuto di sostanze indesiderabili supera il livello massimo fissato nell’allegato I, con lo stesso
prodotto o con altri prodotti destinati all’alimentazione degli animali.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 non si applicano le disposizioni dell’articolo 162 del codice penale.

4. In caso di condanna per i reati di cui ai commi 1 e 2, l’autorità competente può ordinare la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione, l’autorità competente dispone la sospensione dell’attività per un periodo da tre mesi ad un anno. In caso di condanna per i reati di cui ai commi 1 e 2, se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute, l’autorità competente dispone la
chiusura definitiva dello stabilimento o dell’esercizio; in tale caso, il titolare dello stabilimento o dell’esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di attività analoga per la durata di cinque anni».