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Art. 708. Possesso ingiustificato di valori

Art. 708. Possesso ingiustificato di valori. Chiunque, trovandosi nelle condizioni personali indicate nell’articolo precedente, è colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifichi la provenienza, è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno (1) (2).

(1) Con sentenza n. 110 del 19 luglio 1968 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo «limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di  condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta».

(2) Con sentenza 2 novembre 1996 n. 370 la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 708 c.p. nella parte in cui sanziona penalmente il possesso  ingiustificato di denaro, oggetti di valore o di altre cose non confacenti allo stato di possessore.