Logo del Laurus Robuffo

Art. 270. sexies. Condotte con finalità di terrorismo

Art. 270 sexies. (1) Condotte con finalità di terrorismo. 1. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere
i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite  erroristiche o  ommesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia.

(1) Articolo inserito dall’art. 15, co. 1, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, conv., con modif., dalla L. 31 luglio 2005, n. 155.

Si riporta il testo dell’art. 2, co. 4, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif., dalla L. 17 aprile 2015, n. 43 (recante “Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale...”):

«Art. 2. Integrazione delle misure di prevenzione e contrasto delle attività terroristiche. 1-

3. Omissis.

4. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater e 270-quinquies del codice penale commessi con le finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies del codice penale, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia dette attività per via  telematica, il pubblico ministero ordina, con decreto motivato, preferibilmente per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma 2  dell’articolo 7-bis del decretolegge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, ai fornitori di servizi di cui  all’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero ai soggetti che comunque forniscono servizi di immissione e gestione, attraverso i quali il contenuto relativo alle medesime attività è reso accessibile al pubblico, di provvedere alla rimozione dello stesso. In caso di contenuti generati dagli
utenti e ospitati su piattaforme riconducibili a soggetti terzi, è disposta la rimozione dei soli specifici contenuti illeciti. I destinatari adempiono all’ordine immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore dal ricevimento della notifica. In caso di mancato adempimento, si dispone l’interdizione  ell’accesso al dominio internet nelle forme e con le modalità di cui all’articolo 321 del codice di procedura penale, garantendo comunque, ove  ecnicamente possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite.

5. Omissis».