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Art. 255. Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato

Art. 255.  Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato.  Chiunque, in tutto o in parte,  sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro  interesse politico, interno o internazionale, dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

Si applica la pena [di morte] (1) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

(1) La pena di morte per i delitti contemplati nel c.p., è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo dal D.L.G.L.T. 10 agosto 1944, n. 224.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto in flagranza è obbligatorio; il fermo è consentito (artt. 380-384 c.p.p.); 3) competente è la Corte di Assise.

Per il delitto previsto dal presente articolo non si applica la speciale causa di giustificazione di cui all’art. 17, L. 3 agosto 2007, n. 124.