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Art. 322. Istigazione alla corruzione

Art. 322. (1) Istigazione alla corruzione. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318 ridotta di un terzo (2).

Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio,ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (3).

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 319.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 12 L. 26 aprile 1990, n. 86 e successivamente sostituito, nel secondo comma, dall’art. 3 della L. 7 febbraio 1992, n.181.

(2) Comma così modificato dall’art. 1, co. 75, lett.m), n. 1), L. 6 novembre 2012, n. 190.

(3) Comma così sostituito dall’art. 1, co. 75, lett.m), n. 2), L. n. 190/2012 cit.

Procedura: 1) si procede di ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è consentito solo nelle ipotesi previste dai commi 2 e 4; 3) il fermo non è consentito; 4) la competenza è del Tribunale collegiale.