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Art. 380. Patrocinio o consulenza infedele

Art. 380. Patrocinio o consulenza infedele. Il patrocinatore o il consulente tecnico che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca  nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all’Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a lire un milione (euro 516). La pena è aumentata (1):

1) se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;

2) se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.

Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a lire due milioni (euro 1.032), se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina l’ergastolo, ovvero la reclusione superiore a cinque anni.

(1) Comma così modificato dall’art. 10, L. 20 dicembre 2012, n. 237.

Procedura: 1) il delitto è perseguibile d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto in flagranza è facoltativo solo nell’ipotesi di cui al 3° comma (381 c.p.p.). Al pari di quanto sopra, il fermo è consentito nella sola ipotesi di cui al terzo comma (384 c.p.p.). La competenza è del Tribunale monocratico.