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Art. 666. Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza

Art. 666. (1) Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza. Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o  trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila (euro 258) a tremilioni  (ero 1.549).

Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila (euro 413) a quattromilioniottocentomila (euro 2.478).

È sempre disposta la cessazione dell’attività svolta in difetto di licenza. Se l’attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all’esercizio  di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell’ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale  per un periodo non superiore a sette giorni.

Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(1) La fattispecie è stata trasformata in illecito amministrativo dall’art. 49 D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Ai sensi dell’art. 59 del medesimo decreto l’autorità competente ad  applicare la sanzione amministrativa è il sindaco.