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Art. 56

Art. 56. (1) - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero (2).

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli
abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla
popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (3).

(1) Articolo così sostituito dall’art. 1 L. cost. 9 febbraio 1963, n. 2.

(2) I commi secondo e quarto sono stati, rispettivamente, così sostituito e modificato dall’art. 1, L. cost. 23 gennaio 2001, n. 1.

(3) Si riporta l’art. 3 della L. cost. 1/2001 citata: «Art. 3. Disposizioni transitorie. 1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale
ai sensi del terzo comma dell’art. 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione
Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l’elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle
circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore».