Art. 719. Circostanze aggravanti. La pena per il reato preveduto dall’articolo precedente è raddoppiata:
1) se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco;
2) se il fatto è commesso in un pubblico esercizio;
3) se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti;
4) se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni diciotto (1).
(1) Per deroghe di applicabilità della disposizione del presente articolo, vedi nota all’art. 718 c.p.