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Art. 719. Circostanze aggravanti

Art. 719. Circostanze aggravanti. La pena per il reato preveduto dall’articolo precedente è raddoppiata:

1) se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco;

2) se il fatto è commesso in un pubblico esercizio;

3) se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti;

4) se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni diciotto (1).

(1) Per deroghe di applicabilità della disposizione del presente articolo, vedi nota all’art. 718 c.p.