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Art. 286 bis. Divieto di custodia cautelare

Art. 286-bis. (1) Divieto di custodia cautelare.

1. Non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di chi sia affetto da infezione da HIV e ricorra una situazione di incompatibilità con lo stato di  detenzione. L’incompatibilità sussiste, ed è dichiarata dal giudice, nei casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria; negli altri casi l’incompatibilità per infezione da HIV è valutata dal giudice tenendo conto del periodo residuo di custodia cautelare e degli effetti che sulla pericolosità del detenuto hanno le sue attuali condizioni fisiche. La  richiesta di accertamento dello stato di incompatibilità può essere fatta dall’imputato, dal suo difensore o dal servizio sanitario penitenziario. Nei casi di incompatibilità il giudice dispone la revoca della misura cautelare, ovvero gli arresti domiciliari presso l’abitazione dell’imputato.] (2)

2. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono definiti i casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria e  sono stabilite le procedure diagnostiche e medico-legali per il loro accertamento (2) (3).

3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di salute di cui all’articolo 275, comma 4-bis, ovvero esigenze terapeutiche nei  confronti di persona che si trovi in tali condizioni, se tali esigenze non possono essere soddisfatte nell’ambito penitenziario, il giudice può disporre il ricovero provvisorio in  idonea struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a evitare il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di  ricovero, il giudice provvede a norma dell’articolo 275 (2).

(1) L’art. 286 bis è stato aggiunto dall’art. 1 D.L. 14 maggio 1993, n. 139 (conv. con modif. nella L. 14 luglio 1933, n. 222) (Disposizioni urgenti relative al trattamento di persone  detenute affette da infezione da HIV e di tossicodipendenti).

(2) Il co. 1 è stato abrogato, il co. 2 modificato e il co. 3 interamente sostituito dall’art. 3, L. 12 luglio 1999, n. 231.

(3) Decreto 21 ottobre 1999 (del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della giustizia). Definizione dei casi di AIDS conclamato o di grave deficienza immunitaria per i  fini di cui alla legge 12 luglio 1999, n. 231 (G.U. 22 dicembre 1999, n. 299), così come modificato dal Decreto del Ministro della Sanità 7 maggio 2001 (G.U. 244 del 19.10.2001):

«1. Definizione di caso di AIDS –

1. La definizione di caso di AIDS conclamata ricorre, ai fini di cui all’art. 1 della legge 12 luglio 1999, n. 231, nelle situazioni indicate nella circolare del Ministero della sanità 29  aprile 1994, n. 9, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 1994.

2. Grave deficienza immunitaria.–

1. La grave deficienza immunitaria ricorre ai fini di cui all’art. 231, quando, anche in assenza di identificazione e segnalazione ai sensi della circolare di cui all’art. 1 del presente decreto, la persona presenti anche uno solo dei seguenti parametri:

a) numero di linfociti TCD4+ pari o inferiore a 200/mmc, come valore ottenuto in almeno due esami consecutivi effettuati a distanza di quindici giorni l’uno dall’altro;

b) indice di Karnofsky pari al valore di 50.

3. Certificazioni. –

1. Qualora la diagnosi di caso di AIDS di cui all’art. 1 o l’accertamento della grave deficienza immunitaria di cui all’art. 2, ai fini di cui all’art. 1 della legge 12 luglio 1999, n. 231,  non risultino effettuate da unità operative di malattie infettive, ospedaliere o universitarie, o da altre strutture pubbliche tra quelle individuate dalle regioni per l’assistenza agli  ammalati di AIDS, le relative certificazioni devono essere convalidate da una delle suddette unità o strutture agli effetti di quanto previsto dalla legge 12 luglio 1999, n. 231».

Si riporta uno stralcio della circolare 29 aprile 1994, n. 9 del Ministero della sanità - cui fa riferimento il D.M sopra riportato - con l’allegato 1: «Per i casi di AIDS diagnosticati a  partire dal 1° luglio 1993 la lista delle patologie indicative di sindrome di immunodeficienza acquisita comprenderà i 26 quadri clinici indicati nell’allegato 1, in luogo dei 23  precedentemente considerati. È consentita la diagnosi presuntiva di polmonite ricorrente e tubercolosi polmonare, mentre il carcinoma cervicale deve essere accertato con  diagnosi istologica.

Allegato 1. Lista delle malattie indicative di AIDS.

Candidosi di bronchi trachea o polmoni; candidosi esofagea; carcinoma cervicale invasivo; coccidioidomicosi disseminata o extrapolmonare; criptococcosi extrapolmonare;  criptosporidiosi intestinale cronica (durata un mese); infezione da Cytomegalovirus; retinite da Cytomegalovirus; encefalopatia HIV correlata; herpes simplex: ulcera cronica (durata un mese), o bronchite, polmonite, o esofagite; istoplasmosi disseminata o extrapolmonare; isosporidiosi intestinale cronica (durata un mese); sarcoma di Kaposi; linfoma di Burkitt; linfoma inoblastico; linfoma primitivo cerebrale; micobatteriosi da M. Avium o da M. Kansasii disseminata o extrapolmonare; tubercolosi polmonare; tubercolosi  extrapolmonare; micobatteriosi da altre specie o da specie non identificate disseminata o extrapolmonare; polmonite da Pneumoeystis Carinii; polmonite ricorrente;  leucoencefalopatia multifocale progressiva; sepsi ricorrente da salmonella; toxoplasmosi cerebrale; wasting syndrome HIVcorrelata ».