Art. 32. Recupero dei crediti professionali. (1)
1. Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d’ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese.
[2. Al difensore d’ufficio è corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalità previste dalla legge 30 luglio 1990, n. 217, quando dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.] (2)
[3. Lo Stato, con le forme e le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, ha diritto di ripetere le somme di cui al comma 1, salvo che la persona assistita dal difensore d’ufficio versi nelle condizioni per essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato.] (2)
(1) Articolo così sostituito dall’art. 17, L. 6 marzo 2001, n. 60.
(2) I commi 2 e 3 sono stati abrogati dall’art. 299 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in vigore dal 1° luglio 2002.
Vedi, ora, l’art. 116 D.P.R. n. 115/2002 cit.