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Art. 32. Recupero dei crediti professionali

Art. 32.  Recupero dei crediti professionali. (1)

1. Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d’ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese.

[2. Al difensore d’ufficio è corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalità previste dalla legge 30 luglio 1990, n. 217, quando dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.] (2)

[3. Lo Stato, con le forme e le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, ha diritto di ripetere le somme di cui al comma 1, salvo che la persona assistita dal difensore d’ufficio versi nelle condizioni per essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato.] (2)

(1) Articolo così sostituito dall’art. 17, L. 6 marzo 2001, n. 60.

(2) I commi 2 e 3 sono stati abrogati dall’art. 299 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in vigore dal 1° luglio 2002.

Vedi, ora, l’art. 116 D.P.R. n. 115/2002 cit.