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Art. 605. Sequestro di persona
Capo III - Sezione II - Dei delitti contro la libertà personale

                                                                                            CAPO III

                                                                                          SEZIONE II

                                                    DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ PERSONALE

Art. 605. Sequestro di persona. Chiunque priva taluno della libertà personale, è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.

La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:

1) in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge;

2) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all’estero, si applica la pena della  reclusione da tre a quindici anni (1).

Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell’ergastolo (1).

Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell’imputato che si adopera concretamente:

1) affinché il minore riacquisti la propria libertà;

2) per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova  decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;

3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore (1).

(1) Comma aggiunto dall’art. 3, co. 29, L. 15 luglio 2009, n. 94.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto in flagranza è obbligatorio per l’ipotesi prevista dal co. 4 (380 co. 1 c.p.p.) e facoltativo nelle ipotesi previste dai commi 1, 2 e 3 (381 co. 1 c.p.p.). È consentito anche fuori flagranza se il delitto è commesso da persona sottoposta a misure di prevenzione con provvedimento definitivo; 3) il fermo è  consentito nelle sole ipotesi previste dai co. 3 e 4 ovvero qualora ricorrano le condizioni indicate nell’art. 77, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 4) la competenza è del Tribunale monocratico per le ipotesi previste dai co. 1 e 2; del Tribunale collegiale per l’ipotesi prevista dal co. 3 (33-bis co. 3 c.p.p.); della Corte di Assise nell’ipotesi prevista dal co. 4 (5 c.p.p.).

Vedi anche l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportato in nota al presente Titolo XII.