Logo del Laurus Robuffo

Art. 641. Insolvenza fraudolenta

Art. 641. Insolvenza fraudolenta. Chiunque, dissimulando il proprio stato d’insolvenza, contrae un’obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa, qualora l’obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire un milione (euro 516).

L’adempimento dell’obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato.

Procedura: 1) si procede a querela di parte (336 c.p.p.); 2) l’arresto ed il fermo non sono consentiti; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.

Vedi anche l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportato in nota al presente Titolo XIII.