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Art. 295. Verbale di vane ricerche

Art. 295. Verbale di vane ricerche.

1. Se la persona nei cui confronti la misura è disposta non viene rintracciata e non è possibile procedere nei modi previsti dall’articolo 293, l’ufficiale o l’agente redige ugualmente il verbale, indicando specificamente le indagini svolte, e lo trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso l’ordinanza.

2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi previsti dall’articolo 296, lo stato di latitanza.

3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 266 e 267, può disporre l’intercettazione di  conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano, ove possibile, le disposizioni degli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 269 e 270 (1).

3-bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5 dell’articolo 103, il giudice o il pubblico ministero può disporre l’intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3-bis nonché dall’articolo 407 co. 2 lettera a) n. 4 (2) (3).

3-ter. Nei giudizi davanti alla corte d’assise, ai fini di quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, in luogo del giudice provvede il presidente della corte (4).

(1) Le originarie parole “le disposizioni degli articoli 268, 269 e 270” sono state sostituite da quelle “le disposizioni degli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 269 e 270”  dall’art. 3, D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (in G.U. 11 gennaio 2018, n. 8).

Per effetto di quanto disposto dall’art. 9, D.Lgs. n. 216/2017 cit., le disposizioni introdotte dall’art. 3 dello stesso decreto si applicano alle operazioni di intercettazione relative a  provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

(2) Il comma 3-bis è stato aggiunto dall’art. 3-bis, comma 1, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., dalla L. 7 agosto 1992, n. 356.

(3) Le parole "nonché dall’art. 407 co. 2, lett. a) n. 4" sono state aggiunte dall’art. 6, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, conv., con modif., dalla L. 15 dicembre 2001, n. 438.

(4) Comma aggiunto dall’art. 1, L. 14 febbraio 2006, n. 56 (in G.U. 1° marzo 2006, n. 50).