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Art. 121. Diritto di querela esercitato da un curatore speciale

Art. 121.  Diritto di querela esercitato da un curatore speciale.  Se la persona offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non v’e chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi l’esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale.