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Art. 319 bis. Circostanze aggravanti

Art. 319 bis.  (1) Circostanze aggravanti. La pena è aumentata se il fatto di cui all’articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o
il rimborso di tributi (2).

(1) Articolo aggiunto dall’art. 8 L. 26 aprile 1990, n. 86.

(2) Le parole “nonché il pagamento o il rimborso di tributi” sono state aggiunte dall’art. 29, co. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv., con modif., dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.