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Art. 497 bis. Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi

Art. 497-bis. Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per l’espatrio è punito con la reclusione da due a cinque anni.

La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di
uso personale.

Articolo inserito dall’art. 10, co. 4, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, conv., con modif., dalla L. 31 luglio 2005, n. 155 e poi così modificato dall’art. 2, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif., dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto in flagranza è obbligatorio (art. 380, co. 2, lett. m-bis c.p.p.); 3) il fermo non è consentito: 4) la competenza è del Tribunale monocratico.