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Titolo II - Misure cautelari reali

In tema di procedimenti relativi ai reati, consumati o tentati, riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella regione Campania, vedi quanto disposto dall’art. 3, co. 2, D.L. 23 maggio 2008, n. 90 conv., con modif., dalla L. 14 luglio 2008, n. 123, riportato in nota sub art. 51.

Si riportano i commi 11-bis e 11-quinquies dell’art. 1, D.L. 4 giugno 2013, n. 61, conv., con modif., dalla L. 3 agosto 2013, n. 89 (recante “Nuove disposizioni urgenti a tutela dell’ambiente, della salute e del lavoro nell’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale”), come da ultimo modificato dal D.L. 10 dicembre 2013, n. 136, conv., con
modif., dalla L. 6 febbraio 2014, n. 6:

    «Art. 1. Commissario straordinario.

    1 - 11. Omissis.
    11-bis. Al commissario straordinario, previa approvazione del piano industriale, è attribuito il potere, al fine di finanziare gli investimenti ivi previsti per l’attuazione  dell’autorizzazione integrata ambientale e per l’adozione delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria:

    a) nel caso di impresa esercitata in forma individuale, di richiedere al titolare dell’impresa le somme necessarie ai fini del risanamento ambientale;

    b) nel caso di impresa esercitata in forma societaria, di aumentare il capitale sociale a pagamento nella misura necessaria ai fini del risanamento ambientale, in una o più  volte, con o senza sovrapprezzo a seconda dei casi: offrendo le azioni emittende in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute, con le modalità previste  dall’articolo 2441, secondo comma, del codice civile e nel rispetto del diritto di prelazione di cui al medesimo articolo 2441, terzo comma, primo periodo, ovvero, nel caso in cui non siano stati esercitati, in tutto o in parte, i diritti di opzione, collocando l’aumento di capitale presso terzi; ovvero anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione,  previa predisposizione della relazione di cui al citato articolo 2441, sesto comma, primo periodo, e rilascio, in tale ultimo caso, da parte del collegio sindacale, del parere sulla  congruità del prezzo di emissione delle azioni entro quindici giorni dalla comunicazione della predetta relazione allo stesso e al soggetto incaricato della revisione legale dei  conti. In tutti i casi di cui alla presente lettera, le azioni di nuova emissione possono essere liberate esclusivamente mediante conferimenti in denaro.

    12 - 13.bis. Omissis».