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Art. 433-bis. Attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari

Art. 433-bis. Attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari. Chiunque attenta alla sicurezza delle installazioni nucleari ovvero degli impianti,dei luoghi o dei mezzi adibiti alla produzione,alla conservazione o al trasporto di materie nucleari è punito, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da quattro a otto anni.

Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da cinque a venti anni.

Articolo inserito dall’art. 8, L. 28 aprile 2015, n.58.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2)l’arresto è obbligatorio (380 co. 2 lett. c) c.p.p.); 3)il fermo è consentito (384 c.p.p.); 4) la competenza è del Tribunale monocratico nell’ipotesi prevista dal co. 1 e di quello collegiale nell’ipotesi prevista dal co. 2.