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Art. 544 quater. Spettacoli o manifestazioni vietate

Art. 544-quater. Spettacoli o manifestazioni vietate. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o  manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000  euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trane profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell’animale.

Vedi nota sub Titolo IX bis.

Procedura: v. art. 544 bis.