Logo del Laurus Robuffo

Art. 201. Traduzione delle domande provenienti da un’autorità straniera
Capo XVI - Disposizioni relative ai rapporti giurisdizionali con autorità straniere

CAPO XVI - DISPOSIZIONI RELATIVE AI RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE

Art. 201. Traduzione delle domande provenienti da un’autorità straniera. 

1. Le domande provenienti da un’autorità straniera nonché i relativi atti e documenti sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana.