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Art. 604. Fatto commesso all’estero

Art. 604. (1) Fatto commesso all’estero. Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e  609-undecies, si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero dallo straniero in concorso con cittadino italiano. In quest’ultima ipotesi lo straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

(1) Articolo sostituito dall’art. 10 della legge 3 agosto 1998, n. 269 e poi così modificato prima dall’art. 6, L. 9 gennaio 2006, n. 7 ed infine dall’art. 4, co. 1, lett. q), L. 1 ottobre 2012, n. 172.