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Art. 138. Pena e custodia cautelare per reati commessi all’estero

Art. 138.  Pena e custodia cautelare per reati commessi all’estero.  Quando il giudizio seguito all’estero e rinnovato nello Stato, la pena scontata all’estero è sempre computata, tenendo conto della specie di essa, e, se vi è stata all’estero custodia cautelare, si applicano le disposizioni dell’articolo precedente.