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Art. 210. Esame di persona imputata in un procedimento connesso

Art. 210. (1) Esame di persona imputata in un procedimento connesso.

1. Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12, comma 1, lettera a), nei confronti delle quali si procede o si è proceduto  separatamente e che non possono assumere l’ufficio di testimone, sono esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nell’articolo 195, anche di ufficio.

2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice il quale, ove occorra, ne ordina l’accompagnamento coattivo. Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni.

3. Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore che ha diritto di partecipare all’esame. In mancanza di un difensore di fiducia è designato un difensore di  ufficio.

4. Prima che abbia inizio l’esame, il giudice avverte le persone indicate nel comma 1 che, salvo quanto disposto dall’articolo 66 comma 1, esse hanno facoltà di non rispondere.

5. All’esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 195, 498, 499, 500.

6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate in un procedimento connesso ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato  collegato a norma dell’articolo 371, comma 2 lettera b), che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell’imputato. Tuttavia a tali persone è dato  ’avvertimento previsto dall’articolo 64, comma 3, lettera c), e, se esse non si avvalgono della facoltà di non rispondere, assumono l’ufficio del testimone. Al loro esame si applicano, in tal caso, oltre alle disposizioni richiamate dal comma 5, anche quelle previste dagli articoli 197-bis e 497.

(1) L’articolo, già modificato dall’art. 2, co. 1, D.L. 8 giugno 1992, n, 306 conv., con modif., in L. 7 agosto 1992, n. 356, è stato ulteriormente modificato, nei commi 1, 5 e 6  (quest’ultimo comma è stato interamente sostituito), dall’art. 8, co. 1, L. 1° marzo 2001, n. 63.