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Art. 600 quinquies. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Art. 600-quinquies. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile. Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni (euro 15.493) a lire trecento milioni (euro 154.937).

V. note sub Sezione I e sub art. 600 septies.

L’arresto in flagranza è obbligatorio (380 co. 2 lett. d) c.p.p.); il fermo è consentito (384 c.p.p.); la competenza è del Tribunale collegiale (art. 33-bis c.p.p.).

In materia di informazioni da fornire alla vittima del reato previsto dal presente articolo, vedi quanto previsto dall’art. 11, D.L. n. 11/2009 e succ. mod., riportato sub art. 612-bis.