Art. 317 bis. (1) Pene accessorie. La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 319 e 319 ter importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l’interdizione temporanea.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 5 L. 26 aprile 1990, n. 86 e poi così modificato dall’art. 1, co. 75, lett. e), L. 6 novembre 2012, n. 190.