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Art. 317 bis. Pene accessorie

Art. 317 bis.  (1) Pene accessorie.  La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 319 e 319 ter importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta  la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l’interdizione temporanea.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 5 L. 26 aprile 1990, n. 86 e poi così modificato dall’art. 1, co. 75, lett. e), L. 6 novembre 2012, n. 190.