Logo del Laurus Robuffo

Art. 536. Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna

Art. 536. Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna.

1. Nei casi previsti dall’articolo 36 del codice penale, il giudice stabilisce nel dispositivo se la sentenza deve essere pubblicata per intero o per estratto e designa il giornale o i  giornali in cui deve essere inserita.