Art. 30. Comunicazione al difensore di ufficio.
1. Al difensore di ufficio è data comunicazione della individuazione effettuata a norma dell’articolo 97 comma 3 del codice (1).
2. Allo stesso modo è comunicata la designazione al sostituto nei casi previsti dall’articolo 97 comma 4 del codice.
3. Nel caso previsto dall’articolo 97 comma 5 del codice, il difensore di ufficio che si trova nell’impossibilità di adempiere l’incarico e non ha nominato un sostituto deve avvisare immediatamente l’autorità giudiziaria, indicandone le ragioni, affinché si provveda alla sostituzione (2).
(1) Comma così modificato dall’art. 15, L. 6 marzo 2001, n. 60.
(2) Comma così modificato dall’art. 16, L. 60/2001 cit.