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Art. 290. Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali

Art. 290. Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali.

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, il giudice interdice  temporaneamente all’imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.

2. Qualora si proceda per un delitto contro l’incolumità pubblica o contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio ovvero per alcuno dei delitti previsti dalle disposizioni  penali in materia di società e di consorzi o dagli articoli 353, 355, 373, 380 e 381 del codice penale, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti  dall’articolo 287 comma 1.

1 Le disposizioni dell’art. 290 si applicano anche nel caso di violazione alle norme della L. 17 maggio 1991, n. 157 (relative all’uso di informazioni riservate nelle operazioni in valori mobiliari) (art. 2 comma 5 L. 157/1991).