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Art. 179. Condizioni per la riabilitazione

Art. 179. Condizioni per la riabilitazione.  La riabilitazione è conceduta quando siano decorsi almeno tre anni (1) dal giorno in cui la pena principale
sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

Il termine è di almeno otto anni (2) se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’articolo 99.

Il termine è [parimenti] (3) di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato  l’ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell’articolo 163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena (4).

Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell’articolo 163, la riabilitazione è concessa allo scadere
del termine di un anno di cui al medesimo quarto comma, purché sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo (4).

La riabilitazione non può essere conceduta quando il condannato:

1. sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato, ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato;

2. non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempierle.

1) Le originarie parole «cinque anni» sono state così sostituite da quelle «almeno tre anni» per effetto di quanto disposto dall’art. 3, L. 11 giugno 2004, n. 145 (G.U. 12 giugno 2004, n. 136), in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(2) Le originarie parole «dieci anni» sono state così sostituite da «almeno otto anni» per effetto di quanto disposto dall’art. 3, L. n. 145/2004 cit.

(3) Parole soppresse dall’art. 3, L. n. 145/2004 cit.

(4) Comma aggiunto dall’art. 3, L. n. 145/2004 cit.