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Art. 345. Offesa all’Autorità mediante danneggiamento di affissioni

Art. 345.  (1) Offesa all’Autorità mediante danneggiamento di affissioni.  Chiunque per disprezzo verso l’Autorità rimuove, lacera o, altrimenti, rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell’Autorità stessa, è punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria da lire duecentomila (euro 103) a unmilioneduecentomila (euro 619).

(1) La fattispecie è stata trasformata in illecito amministrativo dall’art. 38 D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Ai sensi dell’art. 59 del medesimo decreto, l’autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa è il sindaco.