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Art. 508. Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio

Art. 508. Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio. Chiunque col solo scopo d’impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro, invade od occupa l’altrui azienda agricola o industriale, ovvero dispone di altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila (euro 103).

Soggiace alla reclusione da sei mesi a quattro anni e alla multa non inferiore a lire un milione (euro 516), qualora il fatto non costituisca un più grave reato, chi danneggia gli edifici adibiti ad azienda agricola o industriale, ovvero un’altra delle cose indicate nella disposizione precedente.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è facoltativo (381 c.p.p.) per l’ipotesi prevista dal 2° comma; 4) il fermo non è consentito; 5) la competenza è del Tribunale monocratico.