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Art. 707. Rinnovo della domanda di estradizione

Art. 707. Rinnovo della domanda di estradizione. 

1. La sentenza contraria all’estradizione preclude la pronuncia di una successiva sentenza favorevole a seguito di un’ulteriore domanda presentata per i medesimi fatti dallo stesso stato, salvo che la domanda sia fondata su elementi che non siano già stati valutati dall’autorità giudiziaria.