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Art. 661. Esecuzione delle sanzioni sostitutive

Art. 661. Esecuzione delle sanzioni sostitutive.

1. Per l’esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, il pubblico ministero trasmette l’estratto della sentenza di condanna al magistrato di sorveglianza territorialmente competente che provvede in osservanza delle leggi vigenti.

2. La pena pecuniaria, quale sanzione sostitutiva, eseguita a norma dell’articolo 660.